Stiamo assistendo all’ennesimo sopruso che l’Istituto di Previdenza da una parte e qualche Magistrato dall’altra stanno perpetrando nei confronti di poveri lavoratori. Come è ormai noto a tutti, nel nostro paese vige una LEGGE (legge n. 257 del 27 marzo 1992 art. 13 comma8) che DOVREBBE, è d’obbligo il condizionale , ai lavoratori che sono stati esposti alla peggiore fibra cancerogena esistente in natura, l’AMIANTO, riconoscere dei “benefici” di natura previdenziale, sottoforma di contributi aggiuntivi. Orbene, il condizionale dapprima menzionato, dicevamo è d’obbligo perché a quanto pare, in questo nostro paese la legge NON è uguale per tutti; visto che lavoratori della stessa categoria, dello stesso settore, e paradossalmente che hanno lavorato nella stessa azienda, alcuni si sono trovati il così detto “biglietto vincente” mentre altri purtroppo NO!! Ci rifacciamo a lavoratori del Trasporto Aereo Italiano che avendo saputo, MAI dagli organi preposti, che in Italia vi era una legge che garantiva un “beneficio” sottoforma di contributi a coloro che fossero stati ESPOSTI all’amianto durante la normale attività lavorativa. La stessa legge prevedeva una esposizione per oltre un decennio e che la quantità di fibre inalati fosse superiore alla 100fibre per litro di aria respirata. (cit) ..i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5..” Il percorso ad ostacoli, per il povero lavoratore, comincia proprio quando decide di far valere il proprio diritto sancito dalla legge n. 257 del 1992 e le successive modifiche apposte con la legge n. 236 del mese di novembre del 2003 art.47. Tale legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di dicembre 2004 citava:”.. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e’ stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici…” Visto la necessità la stragrande maggioranza dei lavoratori del Trasporto Aereo Italiano, hanno provveduto ad inviare la domanda alla sede INAIL di residenza come prevedeva la legge. Fino a questo momento tutto sembrava procedere in maniera logica ma soprattutto corretta. Come però sempre succede a CHI è costretto a confrontarsi con le Istituzioni, al povero lavoratore che aveva inviato la sua brava domanda all’INAIL nei categorici termini previsti dalla legge, l’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro neanche si è degnato di dare una risposta ne in maniera positiva e neanche negativamente, avvalendosi di una fantomatica procedura detta di “ SILENZIO DINIEGO! 2 A questo punto il povero lavoratore non avendo nessun documento che potesse legittimare l’esposizione all’amianto, ricordiamo che l’INAIL è l’ente certificatore dell’Istituto di Previdenza Sociale, ha dovuto cercare strade alternative per poter far valere un proprio diritto sancito da una legge. Molti lavoratori si sono rivolti a tecnici, ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità oppure sono stati in grado di recuperare importanti documenti che davano una chiara e lampante dimostrazione della presenza di AMIANTO sia sul posto di lavoro che nell’attività regolarmente svolta dal singolo. Con queste sole “cartucce” si è addentrato nella giungla delle Istituzioni proponendo legittima vertenza contro l’INPS al fin di vedersi riconosciuto quel diritto ad un incremento dei suoi contributi previdenziali. L’intervento di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, che sancivano con specifici documenti sia la presenza dell’elemento cancerogeno nel settore del Trasporto Aereo sia la certezza che specifici lavoratori di questo settore fossero stati esposti in maniera molto sensibile ed avevano pertanto diritto al riconoscimento previdenziale previsto dalla legge. Nei vari processi di riconoscimento dell’esposizione all’amianto che sono stati tenuti nei vari Tribunali di questo paese, abbiamo assistito ad una vera e propria LOTTERIA (altro che LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI!…..NON LO E’ AFFATTO!!) dove chi ha avuto un collegio giudicante, che ha voluto fortemente capire il fumus del ricorso approfondendo con tutti i mezzi possibili la materia della discussione con nomina anche di specifici Consulenti Tecnici, si è visto riconoscere con una sentenza il proprio DIRITTO. Chi invece aveva preso il biglietto sbagliato della lotteria, si è visto rigettare la domanda con una sentenza negativa e quindi anche se ha espletato lo stesso lavoro e forse anche per più tempo del collega che si è visto riconoscere i benefici previdenziale previsti dalla legge, per lui non è stato così. Tutto questo rasenta l’assurdo e l’incomprensibile. Nel frattempo il tempo è passato e, forse un miracolo o forse per un sforzo sovrumano, l’Istituto Nazionale Assicurazioni ed Infortuni sul Lavoro, la nostra INAIL , dopo appena quattordici anni, SI proprio quattordici anni da quando aveva ricevuto la richiesta dei lavoratori nel lontano 2005 e di cui si era avvalsa del famoso SILENZIO DINIEGO, decide di emettere un documento nel settembre del 2019 che CERTIFICA la presenza di Amianto nel settore del Trasporto Aereo Nazionale e di conseguenza l’esposizione qualificata dei lavoratori di questo settore. Coloro che nel frattempo erano stati COSTRETTI, per mancanza di una certificazione, ad adire ad un giudizio che in alcuni casi era stato purtroppo negativo, adesso finalmente con il documento di certificazione rilasciato dall’unico Istituto riconosciuto dall’INPS, hanno riproposto nuovamente domanda di ricostruzione della pensione ( perché nel frattempo erano già entrati in quiescenza) per benefici previsti delle legge n. 257 del 1992. Adesso purtroppo l’Istituto di Previdenza accampa una fantomatica DECADENZA al diritto dovuta al “ ritardo nella richiesta” …..qui siamo alla follia pura!! E’vero che l’art. 47, commi secondo e terzo, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, dice che sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, i termini in tre anni e trecento giorni dall’esaurimento del procedimento amministrativo. Cioè dalla data in cui il lavoratore abbia preso realmente 3 coscienza della esposizione all’amianto, ma proprio nello specifico no si può certamente ipotizzare essere la data della richiesta fatta all’INAIL nel lontano 2005 ed alla quale, perché l’Istituto si era avvalso del Silenzio DINIEGO e solamente dopo quattordici anni, nel settembre del 2019 ha certificato l’esposizione all’amianto e guarda caso solo a coloro che ne avessero fatto legittima richiesta nel 2005. E’ quindi chiaro come il sole che i termini per una “eventuale” decadenza del diritto debbono partire dalla data di rilascio della specifica certificazione da parte dell’INAIL, oppure, al limite dalla data di pubblicazione del documento CONTARP che considerava i lavoratori del Trasporto Aereo Italiano esposti all’amianto. Anche questa volta i poveri lavoratori (quelli che nel frattempo non erano deceduti e molti anche per patologia adducibili proprio all’esposizione all’amianto) sono stati costretti ad adire nuovamente le vie legali, proponendo ulteriore giudizio al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge. Nuovamente siamo davanti ad un’altra” LOTTERIA”, perché anche in questo caso ci sono magistrati che sentenziano favorevolmente al lavoratore perché chiaramente in presenza di un documento di certificazione dell’Istituto Nazionale Assicurazioni ed Infortuni sul Lavoro non sarebbe umanamente corretto non garantire ai ricorrenti i benefici previsti dalla legge. Ci sono poi quei MAGISTRATI che avevano rigettato i ricorsi proposti dai lavoratori per la mancanza di IDONEA CERTIFICAZIONE da parte di INAIL in merito all’esposizione all’AMIANTO, che ci piace ricordare è stato dichiarato tra i peggiori elementi cancerogeni, guarda caso adesso che l’Istituto Nazionale Assicurazioni ed Infortuni sul Lavoro si è finalmente deciso ad emettere quanto necessario al riconoscimento dei benefici previsti da una legge, orbene gli stessi magistrati OGGI ci dicono o che i termini di richiesta sono decaduti o ancora peggio”……che deve essere preclusa una nuova azione giudiziaria sul medesimo oggetto, pertanto irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consentono al medesimo giudice o anche a giudici diversi sentenziare due volte su una stessa domanda” Allora tutti ci chiediamo ma è vero quindi che LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI!!
Em. Cim.